Il debitore esecutato non pu accedere al gratuito patrocinio Trib Verona 27eleven2019

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Che vuol dire debitore esecutato?


In altre parole se l’acquirente possa subire l’evizione solo in caso di discontinuità; e solo in questo caso possa trovare applicazione la relativa disciplina. Ed infatti il codice, due articoli dopo, regola espressamente il caso dell’evizione, sul presupposto quindi che l’acquirente in vendita forzata possa subirla; e lo fa in maniera peggiorativa rispetto al caso di vendita volontaria.

Pignoramento presso terzi: cos’è, disciplina e cosa può fare il terzo pignorato


I problemi nascono quando ci si discosta da questo schema ottimale. In particolare, ed è questo il problema che si intende affrontare, si tratta di verificare la sorte del processo esecutivo instaurato senza che risulti trascritto l’atto di acquisto a favore dell’esecutato. Problema reso attuale da una sentenza della Corte di Cassazione - la n.

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In dottrina si è così sostenuto che la parte che sia stata ammessa al beneficio nel corso del giudizio di cognizione, e che intenda porre in esecuzione il provvedimento conclusivo di esso, non è tenuto a proporre una ulteriore istanza di ammissione relativa alla procedura esecutiva, alla luce del disposto dell’art. 75 d.P.R. 115/02, secondo il quale l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali process, derivate ed accidentali, comunque connesse. Il decreto del tribunale di Verona merita attenzione perché è il primo, di cui si abbia notizia, che affronta diffusamente la questione della possibilità di ammettere al patrocinio a spese dello Stato il debitore esecutato.





  • Prima o poi, in altri termini, il creditore si troverà a poter pignorare un bene a carico di un soggetto non solo titolare dello stesso in quanto erede di chi ne aveva in precedenza la titolarità, ma che pure risulta tale dai registri immobiliari stante l’avvenuta trascrizione del titolo di acquisto (l’accettazione così “provocata”).




  • Per tale ragione, ove il creditore ometta la produzione dell’atto di acquisto dell’motionless pignorato anteriore al ventennio, il processo esecutivo dovrà essere chiuso anticipatamente, difettando di una ragionevole certezza della proprietà del bene in capo al debitore esecutato.




  • Ha collaborato con la cattedra diritto del lavoro presso l'Università di Siena e ha frequentato, in veste di Auditor Ordinarius, l'Università Pontificia S.Tommaso D'Aquino “Angelicum” di Roma, Facoltà di Diritto Canonico.




  • Seguiva riassunzione del giudizio di merito di opposizione agli atti esecutivi tesa ad ottenere i provvedimenti invano richiesti al giudice dell'esecuzione.




  • Il testo, corredato anche da immagini esplicative, ha un taglio pratico spiccatamente operativo.




  • Per quanto, invece, riguarda la fase “istruttoria e di trattazione”, è vero che essa riguarda “ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo” e, quindi, attività che il difensore dell’esecutato può compiere, è, però, altrettanto vero che, in ragione di quanto detto sopra, la liquidazione dovrà tenere conto delle sole udienze in cui la presenza del debitore sia stata necessaria perché relativa alla trattazione di un’istanza esecutiva per la quale era stata ottenuta l’ammissione della parte al gratuito patrocinio.






1, menziona come soggette a trascrizione le domande dirette all’accertamento della proprietà e di altri diritti reali di godimento su beni immobili regolando gli effetti della sentenza di accoglimento. E si indica come titolo che il creditore dovrebbe procurarsi una sentenza che accerti la qualità di erede del suo debitore. Rimane da valutare quale tutela accordare a questo punto al creditore che si sia visto dichiarare improcedibile il processo da lui instaurato perché non ha potuto assicurare la continuità delle trascrizioni in mancanza di un titolo idoneo alla trascrizione da cui risulti che il suo debitore/esecutato riveste la qualità di erede di chi appare dai registri immobiliari titolare del bene pignorato. In questo modo il processo esecutivo andrà avanti e consentirà al creditore la realizzazione della sua pretesa. E il creditore potrà trascrivere l’accettazione in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (comma 2 dell’art. 2648 c.c.).
Non si può, quindi, liquidare alcun compenso in relazione all’attività di mera partecipazione all’udienza se non vi era alcuna necessità che la parte presenziasse. Quanto, poi, agli “atti esecutivi di qualsiasi tipo” si dovrà, anche in questo caso, tenere conto di quelle sole istanze che siano state previamente vagliate dal Consiglio dell’Ordine ed in relazione alla quale la parte è stata ammessa al gratuito patrocinio in quanto vi è stata una positiva valutazione di necessità di interlocuzione della parte esecutata con il Giudice dell’Esecuzione. La liquidazione, infine, non potrà considerare come valore quello del credito del procedente o degli intervenuti, ma il valore del bene aggiudicato in quanto è questo il bene della vita in relazione al quale l’attività difensiva della parte esecutata viene spiegata.
Più in particolare, l'esercizio di questo potere, di natura discrezionale, implica l'assunzione da parte del Giudice dell'esecuzione di una serie di decisioni ulteriori, gravide di implicazioni per la persona del debitore e della sua famiglia, quali, nel primo caso l'indicazione di un termine per l'attuazione dell'ordine di liberazione advert opera del custode giudiziario, e nell'altro, al contrario, l'individuazione di eventuali condizioni cui subordinare il rilascio dell'autorizzazione advert abitare l'motionless. Nell’ipotesi in cui l’immobile sia occupato da una azienda di proprietà del debitore esecutato estraneo alla esecuzione immobiliare in quanto non oggetto di separato pignoramento, indispensabile sulla base di una corretta lettura dell’artwork.
L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed «è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617». Tale giudizio che si svolgeva ai sensi del libro secondo del codice di procedura civile, ossia nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, con il conseguente regime di acquisizione della prova e i relativi strumenti impugnatori. La sostanziale posizione di terzo non esclude che anche il terzo (pignorato) possa avere l'esigenza di doversi proteggere dal procedimento esecutivo, infatti, il terzo potrebbe non avere nessun debito verso il debitore esecutato come potrebbe avere un debito importo minore rispetto al credito per il quale sta aggendo il creditore.